Il presente
regolamento è destinato prevalentemente agli studenti dell'Istituto ed ai
genitori degli stessi al fine di disciplinare l'ingresso e la vita all'interno
dell'Istituto.
L'osservanza delle norme riportate è momento
rilevante nel processo educativo che viene portato avanti quotidianamente dal
personale in servizio.
Esso risulta costituito da :
- Tit.1º
(art.1-5) : Principi generali e finalità.
- Tit.2º
(art.6-16) : Norme generali di comportamento.
- Tit.3º
(art.17-22): Ritardi – Assenze - Uscite anticipate.
- Tit.4º
(art.23-27): Codice di disciplina - Sanzioni disciplinari.
- Tit.5°
(art.28-33): Accesso al bar - Accesso agli uffici - Uso dei
laboratori.
Nota: Per quanto non espressamente previsto nel
tit.4° si applicano le norme dei c.c. e c.p. vigenti.
PRINCIPI GENERALI -
FINALITA'
Art. 1 - La scuola ha il compito di attuare la
formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo studio,
garantito a tutti dalla Costituzione Italiana.
L'istruzione è libera ed è una libera scelta
dell'allievo.
La partecipazione alla vita scolastica, nel
rispetto delle regole vigenti, è legata al senso di responsabilità di
ciascuno.
Arte. 2 - Tutte le attività dell'Istituto
concorrono, ciascuna nel proprio ambito, alla realizzazione di un’adeguata
preparazione culturale e professionale degli studenti e alla formazione della
loro personalità, stimolandoli alla partecipazione democratica.
L'indirizzo culturale e organizzativo della
scuola deve essere ispirato ai principi sanciti dalla Costituzione
Repubblicana.
Arte. 3 - La scuola è aperta ai contributi
creativi e responsabili delle sue componenti, in vista del miglioramento della
medesima.
Art. 4 - L'Istituto è parte integrante
della comunità sociale ed opera come centro di promozione della cultura e dello
sport in rapporto costante con le famiglie degli allievi, gli enti pubblici e le
forze economiche e sociali presenti sul territorio.
L’Istituto, nell’ambito delle proprie risorse e
nel rispetto della vigente normativa, adotterà accorgimenti atti a promuovere il
pieno godimento del diritto allo studio secondo il dettato costituzionale
.
Art. 5 - La scuola è di tutti.
Nel rispetto della normativa vigente e degli
impegni scolastici programmati, è assicurata la agibilità dell'Istituto per
iniziative finalizzate a migliorare gli standard qualitativi, culturali e
sportivi delle sue componenti.
NORME
GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art. 6 - Tutte le componenti scolastiche,
senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica e di origine, hanno pari dignità .
I rapporti interpersonali, nell'ambito di
ciascuna componente e tra componenti diverse, avvengono nel rispetto della
persona.
Art. 7 - Gli studenti avranno cura di osservare
diligentemente l'orario di tutte le lezioni e si impegneranno per migliorare la
propria condizione culturale ed acquisire le competenze professionali proprie
dell'indirizzo prescelto.
In particolare, gli allievi avranno cura di
rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni stabiliti dagli OO.
CC. d'Istituto.
Seguiranno tutte le discipline, previste nel
piano di studio, con uguale impegno ed interesse sfruttando al massimo le
proprie capacità intellettive e le proprie attitudini.
Art. 8 - Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accoglienti gli ambienti scolastici ed averne cura. In
tal senso formulano proposte e soluzioni migliorative al C.I. attraverso i
propri rappresentanti. Gli studenti sono tenuti ad osservare le
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai responsabili a livello di
Istituto e dei singoli laboratori. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare
correttamente le strutture e gli strumenti didattici ed a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio
dell’Istituto.
Se fosse necessario abbandonare l’edificio
scolastico, gli studenti e tutto il personale, saranno
tempestivamente informati e quindi potranno uscire dall’edificio con calma
seguendo le indicazioni fornite dai docenti e segnalate dai
cartelli.
Art. 9 - La vigilanza sugli alunni è assicurata
dall’insegnante già nei cinque minuti prima del suono della campana di inizio
lezione. In assenza del docente sarà cura del personale ausiliario informare
rapidamente la presidenza ed attuare la vigilanza in attesa dell’arrivo del
docente designato. Al termine delle lezioni gli allievi usciranno dalla scuola
con ordine, sotto la vigilanza del proprio insegnante.
Art. 10 - Il personale ausiliario è tenuto ad
esibire il cartellino di riconoscimento collocato in modo corretto e ben
visibile in osservanza delle leggi , norme e regolamenti in
materia.
L'utenza esterna che volesse accedere
nell'Istituto, durante lo svolgimento delle lezioni per vari motivi,
diversi dal disbrigo di pratiche presso le segreterie, sarà preannunciata
dal personale ausiliare.
Art. 11 - Ogni componente è vista in funzione
della reciproca collaborazione. L'osservanza delle disposizioni è affidata
soprattutto al senso di responsabilità ed alle capacità di autodisciplina di
ciascuno.
Art. 12 - Si richiede un comportamento corretto
sempre improntato al massimo rispetto verso se stessi, verso le persone e verso
le cose. Tutte le componenti scolastiche promuovono azioni educative in tal
senso.
Art. 13 - E' fatto assoluto divieto, a tutto il
personale docente e non, studenti e loro genitori, di fumare nei locali
dell'Istituto al di fuori degli ambienti predisposti; altresì è fatto
assoluto divieto, durante lo svolgimento delle lezioni, dell'uso del telefono
cellulare per motivi personali.
Art. 14 - Tutti sono tenuti alla massima
cura, rispetto, tutela e conservazione delle suppellettili ed attrezzature
didattiche in dotazione all'Istituto .
La direzione dell'Istituto si
riserva di intraprendere le azioni più idonee che tendano
all'accertamento delle responsabilità e quelle risarcitorie nei confronti
del singolo o del gruppo per i danni provocati al patrimonio per
negligenza o dolo.
Per gli alunni minorenni l'azione
sarà rivolta nei confronti di colui che esercita la patria
potestà.
Qualora non fosse accertata la
responsabilità del singolo, l'azione sarà esercitata nei confronti di
tutta la classe o le classi implicate .
La "RIPARAZIONE" ( Risarcimento - Sostituzione -
Ripristino ) del danno causato cancella di fatto ogni provvedimento
amministrativo adottabile.
Art. 16 - Gli alunni potranno uscire dalla
classe, uno per volta, solo col permesso del docente. Durante il "cambio
dell’ora" non è consentito allontanarsi dalla classe.
Durante l’attività di Educazione Fisica o di
laboratorio le porte di accesso alle classi interessate dovranno essere chiuse
ed il personale ausiliario preposto eserciterà la dovuta
sorveglianza.
Art. 16 - La scuola garantisce e favorisce
l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di
classe, di corso (per il solo triennio) e di Istituto.
Le assemblee di classe e di Istituto si tengono,
ordinariamente, una volta al mese, durante il normale orario di lezione, avendo
cura di non interessare più volte le stesse discipline nel primo caso o lo
stesso giorno della settimana nel secondo caso.
Gli studenti potranno chiedere al Preside in via
straordinaria e di fronte ad eventi significativi della propria vita scolastica
assemblee straordinarie a livello di classe, di corso e di istituto, con la
partecipazione di personale disponibile a parteciparvi.
Il Preside valuterà tale richiesta dopo aver
ascoltato i propri collaboratori e potrà accoglierla modificando l’orario di
lezione di quella giornata.
RITARDI - ASSENZE - USCITE DALLA
CLASSE
Art. 17 - L'orario di inizio delle lezioni e la
progressione oraria vengono fissati annualmente dal Consiglio di Istituto
sentiti gli organi competenti, tenuto conto delle specifiche esigenze degli
alunni viaggiatori ed in conformità alle disposizioni vigenti.
Art. 18 - Gli alunni viaggiatori in ritardo per
cause imputabili ai mezzi di trasporto, saranno ammessi in classe regolarmente
entro i primi dieci minuti dall'inizio delle lezioni o trascorso tale termine,
previa verifica delle motivazioni addotte, all'inizio della seconda ora di
lezione.
Gli alunni che risultassero "ritardatari
abituali" saranno soggetti a provvedimenti disciplinari graduali in quanto tale
atteggiamento è manifestazione palese di negligenza e di mancanza ai propri
doveri (ex art.3 com.1 D.P.R.249 del 24/06/98)
Art. 19 - Il docente della prima ora di lezione è
delegato dal Preside a giustificare le assenze o i ritardi: è compito
dello stesso docente annotare sul diario di classe gli alunni che avranno
giustificato o che saranno entrati in ritardo.
Art. 20 - Gli alunni che si siano assentati
dalle lezioni per uno o più giorni sono ammessi in classe soltanto previa
dichiarazione scritta dei genitori (o di chi ne fa le veci) con le reali
motivazioni che l'hanno determinata. Qualora le motivazioni addotte
risultino, a giudizio del docente delegato, irrilevanti o inattendibili,
ovvero la firma di giustifica sia presumibilmente falsa, il Preside,
tempestivamente informato, procederà ad ulteriori accertamenti presso i
genitori dello studente: in caso si riscontrassero "mancanze" commesse dagli
alunni saranno adottati opportuni provvedimenti disciplinari. Per gli studenti
maggiorenni, laddove il genitore ravvisi la necessità che il figlio provveda
personalmente alla giustifica fa domanda scritta al preside assumendosi
personalmente la responsabilità per il controllo della frequenza e delle
assenze. L'allievo che si presenti a scuola il giorno successivo l'assenza o il
ritardo senza la dovuta giustificazione potrà essere ammesso in classe solo dal
Preside: il caso sarà annotato sul diario di classe. Gli allievi recidivi
saranno ammessi solo se accompagnati dai rispettivi genitori. Qualora si
esaurisca il libretto delle assenze o in caso di smarrimento dello stesso
il duplicato sarà rilasciato ai genitori dalla segreteria previo parere del
Coordinatore di Classe.
Per le assenze di durata superiore ai cinque
giorni effettivi e consecutivi di lezione, dovute a motivi di salute, la
riammissione alle lezioni è consentita solo se la giustificazione è accompagnata
da certificato medico.
Le assenze ripetute e prolungate degli alunni non
dovute a motivi di salute, comportando il sottrarsi all'attività didattica, con
conseguenze significative sul profitto, verranno attentamente valutate dal
Consiglio di Classe in sede di scrutinio o di attribuzione del credito
scolastico.
Art. 21- Le assenze di massa in genere
costituiscono una turbativa del regolare svolgimento delle lezione e comportano
di norma provvedimenti disciplinari come appresso indicato:
·
per l'assenza collettiva riguardante una classe i provvedimenti
disciplinari sono di competenza del Consiglio di Classe riunito al
completo.
·
per l'assenza collettiva riguardante più classi i provvedimenti disciplinari
saranno individuati dalla Giunta Esecutiva per assicurare omogeneità di
trattamento.
In ogni caso la scuola avrà cura di informare le
famiglie degli alunni interessati. Gli allievi che si assentano dalle lezioni in
giorni coincidenti con l'astensione di massa non sono soggetti a provvedimenti
disciplinari e devono giustificare con valida documentazione al Preside o,
in sua assenza, al docente vicario.
In ogni caso sono ammessi alle lezioni gli
allievi che giustificano accompagnati da un genitore e tale circostanza sarà
annotata sul libretto delle assenze. Non saranno ammessi alle lezioni gli
allievi che non avranno giustificato o non saranno stati accompagnati.
Art. 22 - Tutte le richieste di uscita
anticipata, validamente motivate, devono essere vidimate dai docenti interessati
alle ore di uscita e sono operative dopo l’autorizzazione del Preside ovvero del
Fiduciario o del responsabile temporaneo.
Le richieste di uscita anticipata devono essere
presentate entro le ore 10.30 del giorno interessato.
Di norma l’alunno minorenne dovrà essere
prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci salvo diversa disposizione
scritta della famiglia.
L’uscita anticipata dell’alunno è consentita al
termine dell’ora di lezione.
Per i casi particolari, dopo attenta valutazione
della tutela e salvaguardia dell’alunno interessato, sentito il parere
dell’insegnante, la decisione finale è demandata al Preside ovvero al Fiduciario
o al responsabile temporaneo, che potrà autorizzarne o vietarne l’uscita
anticipata.
Per tutti gli alunni è consentita l’uscita
dall’Istituto anche in assenza del genitore purché sia stato rilasciato consenso
dal Preside ovvero dal Fiduciario, a seguito di presentazione in segreteria, di
richiesta scritta e firmata da un genitore.
Le uscite anticipate non saranno più concesse
durante l’ultimo mese di lezione e gli allievi potranno lasciare anticipatamente
la scuola solo se prelevati dai rispettivi genitori o da chi esercita la patria
potestà.
CODICE DI DISCIPLINA – SANZIONI
DISCIPLINARI
Art. 23 - I provvedimenti disciplinari hanno
finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. La
responsabilità disciplinare è personale.
Art. 24 - Nel rispetto :
- Dei principi
generali recepiti nel Tit. 1º e Tit. 2º
- Del principio di
gradualità e di proporzionalità
-
Dell'inarrestabile processo di maturità ed educazione ed in relazione alla
gravità della mancanza sono determinati i seguenti criteri
generali:
(a) Intenzionalità del
comportamento
(b) Grado di
negligenza
(c) Prevedibilità
dell'evento
(d) Recidiva
(e) Rilevanza della
mancanza
(f) Responsabilità
connesse alla mancanza
(g) Grado del danno
causato all'istituto, agli utenti ovvero grado del disservizio
determinatosi.
Art. 25 - Le mancanze oggetto dei
provvedimenti di cui appresso sono :
(a) Mancanza ai propri
doveri scolastici
(b) Negligenza
abituale
(c) Assenze
ingiustificate
(d) Turbativa del
regolare svolgimento delle lezioni
(e) Offesa al
decoro od alla dignità personale, alle religioni ed alle
istituzioni
(f) Oltraggio
alla persona
(g) Pericolo per
l’incolumità delle persone
Art. 26 - Tenuto conto che gli strumenti della
Scuola sono finalizzati all'educazione dell'allievo (mentre altri sono propri
della Magistratura) le mancanze o le violazioni delle norme previste danno
luogo, secondo la gravità, alla applicazione delle seguenti sanzioni da parte
della Scuola (D.L.n°297 del 16/04/94) :
(a) Rimprovero verbale o
scritto (adottata dal docente);
(b) Allontanamento dalla
lezione (adottata dal docente);
(c) Allontanamento dalle
lezioni fino a 15 gg. (adottata dal Consiglio di Classe al
completo);
(d) Allontanamento dalle
lezioni per un periodo superiore a 15 gg. (adottata dalla Giunta Esecutiva su
proposta del Consiglio di Classe);
(e) Altre
sanzioni
Nei casi previsti, qualora concorrano circostanze
attenuanti ed avuto riguardo a profitto e comportamento precedenti, può essere
inflitta una sanzione più lieve di quella prevista.
In caso di recidiva o qualora le mancanze
assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta
la punizione immediatamente superiore.
Tutte le mancanze commesse sono portate
all’attenzione del Consiglio di Classe che le valuta ai fini del documento
finale sull’azione didattico-educativa .
L'alunno già beneficiario di esonero dalle tasse
o di altre forme di sovvenzione, a qualsiasi titolo erogate dall'Istituto, e che
incorra nelle punizioni di cui alla lettera (c) e seguenti, perde ogni beneficio
se recidivo.
Art. 27 - Le sanzioni di cui alle lettere (a) e
(b) sono adottate dal docente ed annotate sul Registro di Classe.
La sanzione di cui alla lettera (b) investe, in
primo luogo, la figura del Preside come educatore; successivamente sarà
informata la famiglia della mancanza commessa, della sua gravità e delle
eventuali conseguenze: il Preside annoterà sul Diario di Classe il proprio
intervento .
Quando il fatto incriminato comporta una delle
sanzioni di cui alle lettere (c), (d), (e) del precedente articolo si
attiva la procedura con la relazione scritta da parte del personale della Scuola
e diretta al Preside . Il Preside informa direttamente l’alunno, se maggiorenne,
o la famiglia dell’interessato, se minorenne .
Nella comunicazione saranno precisati la mancanza
commessa, la data e l’Organo Collegiale competente a discutere il caso.
L’autore o gli autori della mancanza nei casi
previsti alle lettere (c), (d), (e) possono presentare la propria difesa dinanzi
all’organo competente: di tale possibilità deve essere data tempestivamente
comunicazione al Preside.
In considerazione delle premesse recepite nel
titolo 1° del presente Regolamento, gli organismi preposti per la sanzione
dei casi previsti alle lettere (c), (d), (e) possono commutare la sanzione della
sospensione con una attività da individuare nell’ambito dell’Istituto con
il consenso dello studente interessato.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso
ricorso, da parte degli studenti entro 15 gg. dalla comunicazione della
erogazione, l’Organo di Garanzia interno alla scuola, del quale
fanno parte oltre il Preside un alunno, un genitore e un docente ed un
rappresentante del personale A.T.A. nominati all’inizio dell’a.s. dalle
componenti di appartenenza.
Contro le decisioni della Giunta Esecutiva è
ammesso ricorso, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore
agli Studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio
Scolastico Provinciale avente competenza per il grado della scuola cui
appartiene l’alunno .
L’Organo di Garanzia decide entro 10 gg. dal
ricevimento del ricorso: inoltre può essere chiamato a decidere in merito ai
conflitti che sorgono per l’applicazione del seguente regolamento.
ACCESSO AL BAR-ACCESSO ALLE
SEGRETERIE-ACCESSO AI LABORATORI-USO DELLA
BIBLIOTECA
Art. 28 - Accesso al bar.
L'accesso al bar è consentito liberamente a tutto
il personale docente e non, alunni e genitori degli stessi prima dell'inizio
delle lezioni.
Durante lo svolgimento delle lezioni il personale
docente in servizio accederà al bar conciliando le proprie esigenze con i propri
doveri di tutela e vigilanza degli alunni.
Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni,
uno per classe, con il consenso dei docenti, possono accedere al bar non
prima dell’inizio della terza ora, evitando soste ed affollamenti sempre nel
rispetto dei propri ed altrui diritti.
Art. 29 - Accesso alle segreterie
L’accesso alle segreterie è libero per tutto il
personale interessato.
La segreteria alunni dell'Istituto riceverà gli
interessati in tutti i giorni lavorativi, nel rispetto degli orari stabiliti dal
Consiglio d'Istituto pubblicizzati con cartelli esposti nell'androne di
ingresso, per rilasciare informazioni e documenti formati
dall'istituto.
I documenti formati dall'Istituto dovranno essere
richiesti per iscritto e saranno rilasciati agli interessati, di norma, non
prima di tre giorni e non oltre cinque giorni dalla richiesta.
Le segreterie didattica ed amministrativa
riceveranno gli interessati in tutti i giorni lavorativi ed in orari stabiliti
dal consiglio d'Istituto: in particolare il personale docente potrà accedere a
tali segreterie in orario compatibile con i propri obblighi di
servizio.
Il rilascio di documenti da parte delle
segreterie dell'Istituto avviene in osservanza delle norme stabilite dalla L. n°
241 del 07/08/90, del D.P.R. n° 352 del 27/06/92 e del D.L. n° 60 del
10/01/96.
Il diniego dell'accesso o del rilascio di copia
degli atti formati dall’Istituto viene esercitato, prioritariamente, in
relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone,
gruppi od imprese.
ART. 30 - Accesso ai laboratori
La gestione operativa, di controllo e
manutenzione dei laboratori è affidata dal Preside ad un assistente tecnico
all'inizio di ogni anno scolastico.
La direzione di ciascun laboratorio è affidata al
personale che lo utilizza per esercitazioni didattiche avviene all'inizio di
ogni anno scolastico.
L'accesso ai laboratori è regolamentato da
apposito orario settimanale affisso sulla porta di ciascun
laboratorio.
Ogni docente che utilizza un laboratorio da solo,
o con la propria classe in compresenza con l'I.t.p. , è tenuto a firmare un
apposito registro indicando la data, l'orario e la struttura utilizzata; ogni
eventuale guasto od anomalia sarà prontamente segnalata all'assistente tecnico
responsabile del laboratorio.
Nelle ore in cui i laboratori non risultino
utilizzati, tutti i docenti possono accedervi, con le proprie classi o senza,
previa opportuna prenotazione presso l'assistente tecnico che avrà cura di
portarla all'attenzione degli interessati con avviso da affiggere sulla
porta.
Tutti gli alunni che accedono nei laboratori
eviteranno di portare appresso zaini o cartelle ed utilizzeranno le
apparecchiature nel rispetto delle norme di sicurezza con un atteggiamento
sempre maturo e responsabile.
I docenti avranno cura di ricordare ai propri
allievi che tutte le strutture dei laboratori sono delicate e costose ed
appartengono a tutta la comunità scolastica con uguale diritto ad usufruirne:
per tanto inviteranno gli alunni ad averne la massima cura.
L'assistente tecnico, a cui è affidato un
laboratorio avrà cura di verificare lo stato delle apparecchiature ogni volta
che ne venga fatto uso.
Ogni direttore di laboratorio elaborerà
brevemente le norme relative all'uso delle specifiche apparecchiature suggerendo
accorgimenti e consigli ispirati da tale regolamento.
Art. 31- Uso della biblioteca
Presso questo Istituto funziona il servizio di
biblioteca/videoteca, secondo gli orari esposti all’ingresso. E’ consentito
l’accesso a tutto il personale dell’Istituto: gli alunni potranno usufruire del
servizio i orario libero da impegni didattici, e per attività di ricerca e
studio, su indicazione dei docenti.
Il servizio di biblioteca si articola in
consultazione e prestito a termine, di testi in dotazione.
Il testo prelevato dovrà essere restituito,
integro, entro la scadenza del termine del prestito: in caso di mancata
restituzione l’utente sarà soggetto ai provvedimenti amministrativi che la
Presidenza adotterà.
Presso la sala della biblioteca, inoltre, è
possibile visionare, a scopo didattico, videocassette in dotazione o noleggiate,
previa prenotazione presso il personale addetto.
Art. 32 - Uso dei locali scolastici
Vedi regolamento Ufficio Scolastico Provinciale
ed Ente Locale (Provincia) proprietario dell’immobile.
ART. 33- Le proposte di modifica del
presente Regolamento possono essere presentate sia dal personale che opera nella
scuola dagli O. C. competenti.
Dette proposte devono essere inviate al
Presidente del Consiglio di Istituto, portate a conoscenza di quanti interessati
almeno 10gg. prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse. In caso
di mancato rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento si procede a
carico dei trasgressori in base alle norme vigenti.
E’ priva di efficacia qualsiasi norma del
presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di
legge.
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